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Il tribunale di sorveglianza di Napoli ha concesso la libertà condizionale a Paolo Di Giacomo, 77 anni, un ex esponente del gruppo degli stiddari condannato per omicidi durante la faida di Gela. La decisione, che permette il ritorno in città per svolgere un’attività lavorativa, riapre il dibattito sul reinserimento dei detenuti con condanne pesanti e sul rapporto fra giustizia e vittime.
La decisione e le sue ragioni
Il via libera alla libertà condizionale è arrivato dopo un parere favorevole dei magistrati di sorveglianza: i giudici hanno ritenuto che il comportamento in carcere e le esperienze di lavoro e volontariato abbiano modificato il profilo di rischio di Di Giacomo.
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Nel documento sono state richiamate le testimonianze di chi lo ha seguito fuori dal carcere: un sacerdote che dirige un’associazione ha riferito di attività svolte a favore dei minori per oltre un decennio, segno, secondo la valutazione dei giudici, di un percorso di reale reinserimento.
Punti chiave della vicenda
- Età e pena: Di Giacomo ha 77 anni ed è stato condannato all’ergastolo per omicidi commessi nel corso della guerra mafiosa a Gela.
- Detenzione: ha scontato 34 anni di carcere; prima del 2016 è rimasto per anni nel regime duro del 41-bis.
- Semilibertà e volontariato: nel 2016 ottenne la semilibertà e iniziò a lavorare con minori, alternando attività esterne e rientri in carcere serali.
- Accuse rilevanti: condanna anche per la strage di Gela del 1990; mai collaborato con la giustizia.
- Esito del procedimento: dopo un primo diniego, il ricorso presentato dalla difesa è stato accolto in seguito a un intervento della Cassazione che aveva annullato con rinvio la decisione precedente.
Cosa hanno valutato i giudici
I magistrati hanno posto l’accento su tre elementi: il lungo periodo di detenzione, l’assenza di collegamenti attuali con le cosche e l’«inesigibilità» di una collaborazione con la giustizia vista l’età e la distanza temporale dai fatti. In sostanza, la possibilità di ottenere informazioni utili è stata considerata ormai improbabile.
La difesa, sostenuta dall’avvocato Giulio Bennici, ha insistito sul «radicale cambiamento» del comportamento del condannato, argomentando che la detenzione continua dal 1992 non ha permesso risarcimenti economici alle vittime, ma che l’impegno sociale rappresenta una forma di riparazione morale.
Implicazioni e reazioni
La concessione della libertà condizionale a una figura con condanne per fatti così gravi solleva questioni pratiche e simboliche: come bilanciare la funzione rieducativa della pena con la tutela della memoria delle vittime e la percezione di sicurezza nelle comunità colpite dalla criminalità organizzata?
Per il territorio di Gela la presenza di un ex ergastolano in lavoro attivo può rappresentare sia un test sul successo delle misure di reinserimento sia un motivo di tensione per chi ha subito perdite dirette o indirette negli anni della faida.
Le autorità penitenziarie e di pubblica sicurezza monitoreranno il percorso di reinserimento, come previsto per la libertà condizionale: qualsiasi violazione delle condizioni imposte potrà comportare il ritorno in carcere.
Questa vicenda rimette sotto i riflettori il tema della gestione dei detenuti di lunga pena in età avanzata e del ruolo che le misure alternative hanno nel sistema penale italiano.










