Una decisione del Consiglio di Stato cambia le regole sul riconoscimento degli aiuti emergenziali alle imprese portuali: non possono essere erogati premi a chi ha ridotto il personale durante la crisi. La pronuncia, che annulla i contributi erogati a Uniport tra gennaio 2021 e settembre 2024, ridefinisce l’interpretazione dell’art. 199 del decreto Rilancio e può avere effetti immediati su altri scali italiani.
Al centro della controversia c’è il meccanismo di calcolo introdotto per compensare il crollo dei traffici: 90 euro per ogni turno in meno rispetto al 2019. Secondo la ricostruzione del ricorrente, Seatrag, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale avrebbe conteggiato anche i turni attribuibili a lavoratori che nel frattempo avevano lasciato l’azienda, gonfiando così l’importo complessivo dei contributi.
In primo grado il TAR della Toscana aveva ritenuto che il parametro misurasse esclusivamente la diminuzione dei turni, senza riferimento alla permanenza degli occupati. Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato questa lettura: la norma non mira semplicemente a compensare la perdita di traffico, ma a sostenere il mantenimento della forza lavoro durante un periodo eccezionale, favorendo la rapida ripresa operativa dei terminal una volta superata l’emergenza.
Fincantieri conquista il mercato subacqueo con quattro acquisizioni
Seatrag rivoluziona trasporto marittimo: tariffe giù, consegne più veloci
Per i giudici amministrativi il risultato pratico dell’interpretazione opposta sarebbe paradossale: conteggiare i turni riferibili a ex dipendenti significa di fatto premiare le riduzioni di organico, contraddicendo la finalità legislativa. Di conseguenza, il contributo non può essere calcolato includendo turni riconducibili a personale non più in servizio.
- Impatti per le imprese: possibili recuperi o revoche di contributi già erogati, revisione delle domande ancora aperte.
- Per le autorità: necessità di verificare la composizione degli organici al momento della richiesta e aggiornare i criteri di controllo.
- Per i lavoratori: rafforzamento dell’obiettivo occupazionale degli aiuti pubblici, con maggiore tutela del mantenimento del personale.
- Sul piano concorrenziale: diritto di intervento per operatori che subiscono svantaggio economico se rivali ottengono risorse indebitamente.
Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato che Seatrag aveva legittimazione a impugnare i provvedimenti: nel porto di Livorno il mercato è ristretto, con pochi operatori e clienti importanti contesi, e il beneficio di risorse pubbliche indebitamente riconosciute può tradursi in danno concorrenziale.
Con la sentenza sono stati annullati i provvedimenti impugnati e il Ministero delle Infrastrutture insieme all’Autorità portuale sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio. La decisione stabilisce un principio interpretativo che le imprese e le amministrazioni dovranno tenere in conto nelle prossime istruttorie relative ai contributi dell’art. 199.
Restano da vedere le conseguenze pratiche: possibili richieste di restituzione, controlli più stringenti sulle istanze future e un ripensamento dei criteri tecnici per misurare il sostegno agli operatori portuali. Per ora, la scelta del Consiglio di Stato segna un chiarimento importante sul rapporto tra erogazioni pubbliche e tutela dell’occupazione nel settore portuale italiano.










