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il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale e il Collegio dei revisori; solo il Presidente e il Collegio dei revisori sono di nomina governativa. Il Presidente dell'Autorità portuale è, infatti, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con la Regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla Provincia , dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le delibere delle Autorità portuali relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione, al conto consuntivo, alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico operativa sono soggette ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione. L'Autorità è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria. Nei limiti previsti dalla citata legge la sua gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro.. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei Conti. La legge 20.3.1975 n.70 e il decreto legislativo 3.2.1993 n.29 per espressa previsione normativa non si applicano ai nuovi organismi portuali. Tale eccezione comporta sia la loro esclusione dagli enti "parastatali" e sia l'inapplicabilità delle norme in materia di privatizzazione del pubblico impiego. I compiti delle Autorità portuali sono definiti dall'art. 6 della legge n.84/94 in:
2. servizi di pulizia e raccolta rifiuti; 3. servizio idrico; 4. servizi di manutenzione e riparazione; 5. stazioni marittime e passeggeri; 6. servizi informatici e telematici; 7. servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto; 8. il servizio ferroviario come da D.M. 4.4.1996. Le entrate delle Autorità sono costituite : 1. dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale (art.18) e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali; 2. dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16; 3. dai proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai concessionari sopra definiti come terminalisti; 4. dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate; 5. dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri organismi pubblici; 6. da entrate diverse. Con decretazioni d'urgenza sono state introdotte alcune modifiche all'originario impianto normativo convertiti dalla legge 23.12.1996 n.647 e dalla legge 27.2.1998 n. 30. Alcune di tali modifiche hanno inteso ampliare le attribuzioni e l'autonomia delle Autorità portuali tra i quali poteri di regolamentazione in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività svolgentesi nel porto ed ai servizi di pilotaggio rimorchio, ormeggio e battellaggio (di intesa con le Autorità marittime). Tra le modifiche è stato inserita anche una integrazione alla disposizione originariamente contenuta nell'art.17 della legge n. 84/94 in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo. In base ai commi 1 e 2 della nuova formulazione di tale articolo, si provvede alla creazione di un pool di manodopera che possa consentire alle imprese portuali di fare fronte alle variazioni imprevedibili di domanda, alternativamente tramite un consorzio volontario fra le imprese portuali oppure con la promozione di un'agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di lavoro. |