1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2
POLITICA DEI TRASPORTI
Premesso
- che la Federagenti, Federazione Nazionale di categoria degli Agenti Marittimi raccomandatari e Mediatori Marittimi ed i Sindacati dei lavoratori hanno riconosciuto la validità di un confronto e dialogo permanente sulla politica dei trasporti, con diretto riferimento ai trasporti marittimi per l'importanza che essi hanno per l'economia generale;
- che l'opera delle Forze sociali - Associazioni di categoria e Sindacati dei lavoratori - è decisiva per concepire e svolgere una sempre migliore politica portuale rispondente alla necessità della nostra economia;
- che rientrano negli obiettivi di siffatta politica la riduzione al minimo dei costi dei servizi. il coordinamento, l'integrazione dei vari modi di trasporto secondo criteri di efficienza, produttività e razionalità;
Si conviene quanto segue
I rappresentanti della Federagenti e dei Sindacati dei lavoratori promuoveranno di norma annualmente ai vari livelli Nazionale, Regionale e Provinciale - incontri allo scopo di esaminare congiuntamente tutto le misure per rendere operante e concreta una politica economica che sempre più aderisca ad una concezione europeistica dei sistema dei sistemi marittimi e portuali. In questo quadro li Federagenti o le sue articolazìoní territoriali informeranno, ai vari livelli di competenza, le OO.SS. sull'andamento dell'attività produttiva del settore nelle diverse realtà geografiche con particolare riferimento alle nuove tecnologie e all'evoluzione dei traffici e alle loro conseguenze sull'occupazione e utilizzo delle forze lavoro.
RELAZIONI INDUSTRIALI (invariato) ENTE BILATERALE- NAZIONALE PER LE AGENZIE MARITTIME. I MEDIATORI MARITTIMI E LE AGENZIE AEREE
Le parti si impegnano a costituire, entro il 31 Ottobre 2000 l'Ente bilaterale nazionale per le Agenzie marittime i Mediatori marittimi e le Agenzie aeree.
L'Ente ha i seguenti scopi
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività. verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere. progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni iniziative in materia di formazione continua. formazione e riqualificazione professionale. anche in collaborazione copi le istituzioni nazionali. europee. internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirali e finanziati dai fondi strutturali. con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione la realizzazione; e) istituire e gestire l'Osservatorìo Nazionale, di cui di successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori territoriali L'osservatorio è tu strumento dell'Ente per lo studio e la realizzazione di tutte le Iniziative ad esso demandate sulla base dì accordi tra le parti sociali in materia di occupazione. mercato del lavoro. formazione e qualificazione professionale; f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie alfine di favorire l'incontro ira domanda ed offerta di lavoro;
g) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
h) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo Lintese tra le parti sociali;
i) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e dello sicurezza svii lavoro pio.,ll*amhilo delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all 'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso;
m) attuare gli altri compìtí che le parli. a livello di contrattazione collettiva nazionale. decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale. Con decorrenza 1 Gennaio 2001 il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale Nazionale è stabilito nella misura dello ..... a carico dell'azienda, calcolato su paga base e contingenza.
OSSERVATORIO NAZIONALE
Le Parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici e sociali dei settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo I 'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione dei conflitto. Gli Ositrvatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per I'attività complessiva delle agenzie marittime raccomandatarie agenzie aeree e mediatori marittimi. al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano le difficoltà allo sviluppo, per superarle. in tutte le forme possibili. In particolare. saranno oggetto di studio ed anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
a) andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore. con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro ed ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità. di cui alle leggi n. 903177 e 125M e successive modificazioni;
b) la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. eventuali nuove Figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
c) lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
d) la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni alle attività di istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi. in materia di trasporto e relazioni sociali. per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecip le parti alla elaborazione della politica sociale dell'Unione;
e) la raccolta di elementi per valutare le materie degli orari di lavoro. della formazione e della sicurezza dell'ambiente di lavoro;
f) l'istituzione a livello nazionale di corsi di formazione professionale per i lavoratori della categoriaSuccessivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, verranno costituiti gli Osservatorí regionali ad inizìativa delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale. le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate -dall'Osservatorio nazionaleGli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse di cui al precedente: paragrafo. e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi. previe decisioni assunte di volta in volta Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma ed il rapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazionì pubbliche. Gli Osservatori hanno sede presso una delle Associazioni imprenditoriali ce fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è- fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre 1 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di una delle parti che costi tuiscono l'Osservatorio".
2. All'art 4 sono apportate le seguenti modifiche
a) Al paragrafo relativo al I' livello seper - quadri intermedi, ultimo comma le unità produttive aziendali nelle quali i. "vista tale categoria saranno quelle con più di 12 lavoratori. ed il lavoratore. per essere inquadrato in questo livello, dovrà avere alle proprie dipendenze almeno 3 impiegati.
-b) Le parti secondo biennio dei vígente CCNL la possibilità di definizione di un nuovo schema di inquadramento, basato tu aree professionali e livelli retribuirvi nonché dello sviluppo professionale dei personale in rapporto a percorsi professionali formativi. A tale scopo verrà costituita un'apposita Commissione tecnica paritetica che dovrà concludere il proprio Incarico entro il 31.12-2001.
3. ORARIO NORMALE DI LAVORO
L'orario normale di lavoro è di 40 ore tetti manali i, distribuite nel l'arco di ci nque giorni. dal lunedì al venerdi". Dal 1 Gennaio 2001, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite e per permesso individuale retribuito ai sensi dell'articolo 14. verranno riconosciute ulteriori 12 ore annuali di usufruire mediante permessi individuali c/o collettivi retribuiti in ragione d'anno di servizio o frazione di esso. A far data dal I' Gennaio 2002 l'orario non-naie di lavoro sarà di 39 ore settimanali distribuite nell'arco di cinque giorni. dal lunedì a[ venerdì, Da tale data. in aggiunta ai gruppi di ore spettanti pcr le festività abolite. per permesso individuale retribuito ai sensi dell'articolo 14 e per quanto previsto al comma precedente. verranno riconosciute ulteriori 8 ore annuali da usufruire mediante permessi ìndivìdualí c/o collettivi retribuiti in ragìone d'anno di servizio o frazione di esso. Allo scopo di realizzare l'orario settimanale di 39 ore si intendono assorbite 48 ore dei permessi retribuiti di cui al predetto art. 14. Pertanto. le ore fruibili secondo le modalità successivamente indicate ammontano a 40 ore. L'eventuale prestazione di lavoro relativa all'ora dalle 39 alle 40.settirnianali non 6 considerata prestata in orario straordinario, e sarà gravata, in regime dì transitorietà da una maggiorazione dei 15%. I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno, inoltre. riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuita (assenze facoltative post partum, aspettati va. ecc.) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti.A far data dal V Settembre 2003, il divisore orario verrà ridotto a 168 ore.
4. In calce all'articolo 33 sono inseríti i seguente commi:
Le parti definiranno entro il 31.12.2000. la normativa contrattuale inerente i congedi parentali. sulla base di quanto prevìsto dalla legge 8 Marzo 2000. n. 53.
5. All'articolo 45, prima dei terzultimo comma. è aggiunto il seguente:
"Oltre alle erogazioní salariali correlate ai parametri definiti dall'accordo interconfederale recepito dal presento articolo, alla contrattazione territoriale vengono altresì demandate le seguenti materie:
a) individuazione di f igure professionali non esemplificate nella classificazione, da sottoporre alla verifica dell'apposita Commissione nazionale prima dell'inquadramento,
b) l'applicazione delle nonne inerenti l'orario di lavoro e le forme di articolatone previsto dall'art. 14
c) la gestione dell'orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate. con trasformazione delle stesse in riposi compensativi-.
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione delle norme esistenti
e) la misura di indennità di mensa c/o indennità o ticket sostitutivi mensa ed eventuali altre indennità connesse a specifiche e comprovale situazioni territoriali,
f) la sperimentazione di forme innovative di organizzazione dei lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale;
g) la definitone dì fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali."
6. Armonizzazione contrattuale
Le parti convengono di costituire una Commissione tecnica paritetica con il compito di predisporre una proposta di armonizzazione delle nome contrattuali alle vigenti disposizioni normative c di procedere ad una comparazione degli istituti contrattuali in essere. previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori del trasporto e della logistica 1 lavori della Commissione dovranno cuore entro il 31.10.2001.
7. Ammortizzatori sociali
Le parti, preso atto del forte processo di evoluzione dei settore sempre più coinvolto in processi di fusione ed integrazione fra grandi gruppi internazionali, convengono di istituíre una Commissione tecnica paritetica incaricati di elaborare d'intesa con il Ministero del Lavoro, un progetto secondo le indicazioni della L n. 662196, tenendo anche conto delle esperienze già maturate in materia. Il progetto dovrà prevedere un sistema di ammortizzatori sociali di agevole utilizzo con costi a carico delle aziende e dei lavoratoti contenuti ai livelli minimi possibili, atti a garantire le prestazioni congiuntamente concordate. Le Partì si impegnano a terminare i lavori entro il 30.6.2001.
8. Lavoro temporaneo
il contratto di fornìtura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1 lettera b) e c) della legge 196/97 può essere concluso anche per l'aumento dell 'attività nel seguenti casi: punte di intensa attività cui non possa fársi fronte con i I ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera di un servizio e di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali. - per l'esecuzione di particolari servizi che per la (oro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato dei lavoro locale. 1 prestatori dì lavoro temporaneo. impiegati per le fattispecie di cui sopra. non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dei 1096 dei lavoratoti occupati dall'impresa utìlizzatríce con contratto a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura dì lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. L'azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e. in mancanza alle OOSS. territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale a) il numero ed i motivi dei ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui Ed primo paragrafo; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predetto comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi-, b) ogni 12 mesi. anche per il trami te dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato. il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi la durata degli stessi. il numero e la qualifica dei lavoratori interessati
9. L'ultimo comma dell'articolo 41 è sostituito dal seguente.
"A fronte del recesso avanzato dalla Federagenti in data 8 Ottobre 1999, che Federagentí riconferma, le Parti procederanno. entro 6 mesi dalla data dei presente accordo, ad affrontare la tematica dì cui al presente articolo, in direzione della realizzazione di condizioni per ì lavoratori in linea con In realtà di mercato e per determinare meccanismì che si ispirino ai principi della più recente legislazione (legge 124/94) sul tema della previdenza complementare- Al termine di tale approfondimento le pani determineranno le rispettive decisioni sulla tematica"
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